Onorevoli Colleghi! - Per quanto riguarda la rete aerea italiana a livello della Toscana, la Comunità europea (decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996) riconosce quali collegamenti di interesse comunitario le città di Pisa e di Firenze, nonché l'Isola d'Elba quale «punto di accesso». Ciò significa che i progetti concernenti questi aeroporti, finalizzati agli obiettivi comunitari di sviluppo della rete, possono essere oggetto di finanziamenti comunitari.
      Benché la struttura dell'Isola d'Elba sia in grado di acquisire un traffico con aeromobili tra i 40 e i 50 posti, i molteplici vettori contattati trovano non poche difficoltà a garantire linee di collegamento con i principali aeroporti nazionali, a causa dello squilibrio tra i costi e i ricavi relativi alla gestione delle linee. Produrre azioni che possano stimolare l'uso dell'aereo diventa pertanto essenziale per dare continuità e sviluppo all'attività aeroportuale dell'Isola, così da garantire alle popolazioni residenti gli stessi diritti di chi abita in continente e aprire nuove vie all'industria turistica che rappresenta il settore fondamentale dell'economia locale e che da alcuni anni sta attraversando una fase di stagnazione. Per tutte queste ragioni riteniamo che l'Isola d'Elba debba poter fruire (come già Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Regio Calabria, Messina, Foggia e le isole di Pantelleria e di Lampedusa, ai sensi dell' articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni) della speciale disciplina prevista dall'articolo 36 della legge 17 maggio 199, n. 144, per garantire, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio,

 

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del 23 luglio 1992,la continuità territoriale della località «svantaggiate».
      In questo modo non solo si soddisfa la giusta esigenza degli elbani di usufruire degli stessi diritti dei cittadini continentali, ma si risolve anche la palese contraddizione di un aeroporto (quello dell'Isola di Elba) che pur presentando un interesse per la Comunità europea non può disporre degli aiuti comunitari, mentre altre località, quali alcune di quelle citate, pur non ricoprendo analogo interesse per la Comunità europea (non fanno cioè parte della rete transeuropea di cui alla decisione 1692/96/CE), possono disporre invece degli aiuti comunitari.
 

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